argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 10 maggio 2016, nel caso Izsák e Dabis c. Commissione (causa C‑529/13), il Tribunale dell’Unione europea ha respinto un ricorso avverso la decisione della Commissione del 25 luglio 2013, presa in applicazione dell’art. 4, par. 2, lett. b), del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini, con la quale essa aveva rifiutato la registrazione di una proposta di “iniziativa dei cittadini europei” (ICE) presentata (tra gli altri) dai ricorrenti, intitolata “Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali”, a motivo del fatto che da un’analisi approfondita delle disposizioni dei Trattati citate in detta proposta (ossia gli artt. 174-178, relativi alla “Coesione economica, sociale e territoriale”, e l’art. 167 TFUE, inerente alla “Cultura”), emergeva che quest’ultima esulava manifestamente dalla sua competenza a proporre l’adozione di un atto legislativo dell’Unione.
In particolare, il Tribunale ha affermato che, nell’ambito della politica di coesione dell’Unione, la nozione di “regione” dev’esse definita rispettando la situazione politica, amministrativa e istituzionale esistente negli Stati membri. Di conseguenza, l’Unione non può adottare un atto che, al pari di quello oggetto della suddetta proposta d’ICE, sia volto a definire “regioni a minoranza nazionale” (ossia, regioni con caratteristiche etniche, culturali, religiose o linguistiche diverse da quelle delle zone circostanti) senza tenere conto di tale situazione.
Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che la preservazione delle specifiche caratteristiche di alcuni territori non costituisce un fine atto a giustificare l’adozione di misure sulla base della politica di coesione dell’Unione. Infatti, quest’ultima è diretta piuttosto a promuovere uno sviluppo armonioso dell’insieme dell’Unione e, in particolare, a ridurre i gravi e permanenti “svantaggi demografici” di cui soffrono alcune delle sue regioni. Nel caso di specie, secondo il Tribunale, i ricorrenti non hanno dimostrato come, in generale, le caratteristiche delle “regioni a minoranza nazionale” possano essere considerate uno “svantaggio” che operi a detrimento di tali regioni.
Merita segnalare che la sentenza in questione segue altre due pronunce dello stesso Tribunale sul regolamento (UE) n. 211/2011: si tratta della sentenza del 30 settembre 2015, nel caso Anagnostakis c. Commissione (causa T‑450/12; attualmente oggetto d’impugnazione davanti alla Corte), e della sentenza del 19 aprile 2016, nel caso Costantini c. Commissione (causa T‑44/14; sulla quale v. già questa Rubrica).