argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Per la seconda volta la Corte di giustizia si è pronunciata ai sensi dell’art. 260, par. 3, TFUE, condannando a sanzioni pecuniarie due Stati membri colpevoli di non aver comunicato entro il termine previsto le misure di trasposizione di una direttiva legislativa (16 luglio 2020, cause C-549/18, Commissione c. Romania, e C-550/18, Commissione c. Irlanda). Per la prima volta, però, la condanna è stata al pagamento della sola somma forfettaria, così come richiesto dalla stessa Commissione dopo che in corso di procedimento i due Stati avevano seppur tardivamente provveduto al recepimento della direttiva. E di fronte alle contestazioni degli Stati membri interessati, la Corte nella sua sentenza ha affermato la piena legittimità di una scelta di questo tipo della Commissione visto che l’obiettivo perseguito dall’introduzione del meccanismo di cui all’articolo 260, paragrafo 3, TFUE è non solo quello di indurre gli Stati membri a porre fine, quanto prima, a un inadempimento che, in mancanza di una simile misura, tenderebbe a persistere, ma anche di attenuare e di accelerare la procedura per l’irrogazione di sanzioni pecuniarie concernenti gli inadempimenti dell’obbligo di comunicazione di una misura nazionale di attuazione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa. Essa ha pertanto statuito che un ricorso della Commissione che, come nel caso di specie, chiedeva l’irrogazione di una somma forfettaria non può essere respinto in quanto sproporzionato per il solo motivo che esso ha ad oggetto un inadempimento che, pur essendo perdurato nel tempo, è terminato al momento dell’esame dei fatti da parte della Corte, dato che la condanna al pagamento di una somma forfettaria si basa sulla valutazione delle conseguenze della mancata esecuzione degli obblighi dello Stato membro in questione sugli interessi privati e pubblici, in particolare qualora l’inadempimento sia persistito per un lungo periodo.