Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

09/07/2020 - La commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro è soggetta al regolamento generale sulla protezione dei dati

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Su rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunale amministrativo di Wiesbaden), la Corte di giustizia ha avuto occasione di precisare (9 luglio 2020, causa C-272/19, VQ c. Land Hessen)  che, nella misura in cui una commissione per le petizioni del parlamento di uno Stato federato di uno Stato membro determini, singolarmente o insieme ad altri, le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali, tale commissione deve essere qualificata come «titolare del trattamento» ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il trattamento di dati personali effettuato da una simile commissione ricade pertanto nell’ambito di applicazione di tale regolamento, segnatamente della disposizione che conferisce agli interessati un diritto di accesso ai dati personali che li riguardano.

Nella stessa sentenza la Corte ha anche ricordato, in punto di ricevibilità del rinvio pregiudiziale, che il semplice fatto che i poteri legislativo o esecutivo intervengano nel processo di nomina di un giudice non è idoneo a creare una dipendenza di quest’ultimo nei loro confronti né a generare dubbi quanto alla sua imparzialità, se, una volta nominato, l’interessato non è soggetto ad alcuna pressione e non riceve istruzioni nell’esercizio delle sue funzioni. La Corte di giustizia lo ha fatto in ragione dei dubbi sollevati al riguardo dallo stesso Verwaltungsgericht, dubbi fondati sulle circostanze secondo le quali, in primo luogo, i giudici sarebbero nominati e promossi dal ministro della Giustizia, in secondo luogo, la valutazione dei giudici sarebbe disciplinata da tale ministero secondo le stesse disposizioni applicabili ai dipendenti pubblici, in terzo luogo, i dati personali e quelli relativi ai recapiti professionali dei giudici sarebbero gestiti dal ministero, che avrebbe così accesso a tali dati, in quarto luogo, per coprire un fabbisogno temporaneo di personale, funzionari di ruolo potrebbero essere nominati come giudici ad interim e, in quinto luogo, detto ministero imporrebbe l’organizzazione esterna e interna degli organi giurisdizionali, determinerebbe l’assegnazione del personale, i mezzi di comunicazione e l’attrezzatura informatica degli organi giurisdizionali e deciderebbe altresì delle trasferte professionali all’estero dei giudici.