Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/07/2020 - Sulla nozione di “figlio minorenne” nel quadro di un ricongiungimento familiare

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con la sentenza del 16 luglio 2020 sulle cause riunite C-133/19 (B.M.M. e B.S. c. Stato belga), C-136/19 (B.M.M. e B.M. c. Stato belga) e C-137/19 (B.M.O. c. Stato belga), aventi ad oggetto talune domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Conseil d’État belga, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 4, par. 1, primo comma, lett. c), della direttiva 2003/86/UE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che la data a cui occorre fare riferimento per determinare se un cittadino di un paese terzo o un apolide non coniugato sia un figlio minorenne, ai sensi di tale disposizione, è quella in cui è presentata la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare per figli minorenni e non quella in cui le autorità competenti di tale Stato membro statuiscono sulla domanda, eventualmente dopo un ricorso avverso la decisione di rigetto di siffatta domanda. Ed essa ha anche precisato che l’art. 18 della stessa direttiva, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea osta a che il ricorso avverso il rigetto di una domanda di ricongiungimento familiare di un figlio minorenne sia dichiarato irricevibile per il solo motivo che il figlio è divenuto maggiorenne nelle more del procedimento giurisdizionale.