argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Pronunciandosi su un ricorso della Francia, diretto a contestare al Parlamento di aver violato il protocollo sulle sedi delle istituzioni per il fatto di aver approvato il bilancio annuale dell’Unione per l’esercizio 2018 non a Strasburgo, ma nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva tenutasi a Bruxelles, la Corte di giustizia (25 giugno 2020, causa C-92/18, Francia c. Parlamento europeo) ha prima di tutto rammentato che tale protocollo e le disposizioni del TFUE che disciplinano la procedura di bilancio hanno il medesimo valore giuridico. Pertanto, le prescrizioni del primo non possono prevalere su quelle del secondo, e viceversa. Orbene, ha concluso la Corte, l’applicazione di tali prescrizioni deve essere effettuata, caso per caso, nel rispetto della necessaria conciliazione di tali prescrizioni e di un giusto equilibrio tra queste ultime. Pertanto, se è vero che il Parlamento è tenuto ad esercitare i propri poteri di bilancio nel corso di una tornata plenaria ordinaria che si tiene a Strasburgo, tale obbligo non può essere considerato un ostacolo a che il bilancio annuale, ove ciò sia imposto da esigenze imperative connesse al buon svolgimento della procedura di bilancio, venga discusso e votato a Bruxelles durante una tornata plenaria aggiuntiva.