Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

08/07/2020 - Le prime sentenze del Tribunale su decisioni della BCE relative a sanzioni finanziarie nel quadro della vigilanza prudenziale degli enti creditizi

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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L’8 luglio 2020 il Tribunale dell’Unione ha pronunciato le sue prime quattro sentenze su decisioni della BCE che hanno comminato sanzioni finanziarie nel quadro della vigilanza prudenziale degli enti creditizi (cause T-203/18, VQ c. BCE; T-576/18, Crédit agricole c. BCE; T-577/18, Crédit agricole Corporate and Investment Bank c. BCE; e T-578/18, CA Consumer Finance c. BCE), annullando parzialmente tre delle decisioni interessate a causa della loro natura insufficientemente motivata.

A tale proposito, dopo aver ricordato che la BCE ha il diritto di imporre una sanzione finanziaria amministrativa il cui importo massimo può corrispondere al 10% del fatturato annuo totale del gruppo a cui appartiene la persona giuridica interessata, e che al riguardo la stessa BCE ha un ampio potere discrezionale nel determinare l'importo della sanzione pecuniaria, il Tribunale ha sottolineato che, in tale configurazione, il rispetto delle garanzie conferite dall'ordinamento giuridico dell'Unione nelle procedure amministrative è tanto più fondamentale. Tali garanzie comprendono, in particolare, il diritto dell'interessato di far giustificare la decisione in questione al requisito giuridico richiesto. Orbene, il Tribunale ha rilevato come le decisioni impugnate non abbiano fornito dettagli in merito alla metodologia applicata dalla BCE ai fini della determinazione dell'importo delle sanzioni inflitte, ma abbiano semplicemente evidenziato alcune considerazioni sulla gravità dell'infrazione, sulla sua durata, la gravità della presunta violazione nonché la certezza che una o più circostanze attenuanti sarebbero state prese in considerazione. Inoltre, non includendo, nelle decisioni impugnate, le dimensioni dell'ente creditizio responsabile dell'infrazione in questione, la BCE non ha menzionato un elemento che, secondo le sue dichiarazioni, era particolarmente rilevante per determinare l'importo della sanzione. In effetti, l'assenza di menzione delle dimensioni dell'ente creditizio in questione impedisce al Tribunale di esercitare il proprio controllo sulla valutazione da parte della BCE dei criteri di efficacia, proporzionalità e dissuasione delle sanzioni applicate, di cui all'art. 18, par. 3, del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.