Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/10/2020 - Sui diritti di cui gode un ex lavoratore migrante con figli scolarizzati a carico nello Stato membro ospitante

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Adita in via pregiudiziale, la Corte, con sentenza pronunciata il 6 ottobre 2020 (causa C‑181/19, Jobcenter Krefeld) ha chiarito i diritti di cui gode un ex lavoratore migrante con figli scolarizzati a carico nello Stato membro ospitante, alla luce dei regolamenti n. 492/2011 e n. 883/2004, nonché della direttiva 2004/38.

La Corte ha dichiarato, in primo luogo, che il regolamento n. 492/2011 osta a una normativa nazionale che esclude, in ogni circostanza e automaticamente, che un ex lavoratore emigrante e i suoi figli ricevano prestazioni di tal genere sebbene essi beneficino, in virtù di detto regolamento, di un autonomo diritto di soggiorno a titolo della scolarizzazione dei figli. La Corte ha infatti ricordato che il diritto di soggiorno riconosciuto ai figli di un (ex) lavoratore emigrante per garantire loro il diritto di accesso all’istruzione e, a titolo derivato, al genitore affidatario scaturisce, originariamente, dallo status di lavoratore di tale genitore. Tuttavia, una volta acquisito, tale diritto diviene autonomo e può protrarsi oltre la perdita di detto status. La Corte ha poi dichiarato che le persone che dispongono di un tale diritto di soggiorno, anche qualora esse non possano più far valere lo status di lavoratore, beneficiano anche del diritto alla parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali quanto alla concessione di vantaggi sociali.

La Corte ha poi dichiarato che lo Stato membro ospitante non può far valere la deroga prevista dalla direttiva 2004/38 al principio della parità di trattamento, che consente di negare la concessione di prestazioni di assistenza a talune categorie di persone, poiché tale deroga deve essere interpretata restrittivamente e può applicarsi soltanto a persone il cui diritto di soggiorno sia fondato unicamente su detta direttiva. Nel caso di specie, invece, gli interessati possono anche far valere un autonomo diritto di soggiorno e dunque una normativa nazionale che li esclude da qualsiasi diritto alle prestazioni sociali introduce una disparità di trattamento in materia di vantaggi sociali rispetto ai cittadini nazionali.

Infine, un (ex) lavoratore emigrante e i suoi figli, che godono di un diritto di soggiorno fondato sul regolamento n. 492/2011 e che sono iscritti al regime di previdenza sociale nello Stato membro ospitante, godono anche del diritto alla parità di trattamento derivante dal regolamento n. 883/2004. Il fatto di negare loro qualsiasi diritto alle prestazioni sociali di cui trattasi costituisce quindi una disparità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, in quanto la deroga prevista dalla direttiva 2004/38, per le stesse ragioni esposte riguardo al regolamento n. 492/2011, non può applicarsi alla situazione di un tale lavoratore e dei suoi figli che frequentano la scuola.