Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

16/12/2020 - La natura dell’Eurogruppo in una sentenza della Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Con una sentenza del 16 dicembre 2020 (cause riunite C-597/18 P, Consiglio c. K. Chrysostomides & Co. e a., C-598/18 P, Consiglio c. Bourdouvali e a ., C-603/18P,  K. Chrysostomides & Co. e a. c. Consiglio, e C-604/18 P, Bourdouvali e a. c. Consiglio) la Corte di giustizia ha confermato le sentenze del Tribunale del 13 luglio 2018, T-680/13, K. Chrysostomides & Co. e a. c. Consiglio e a., e T-786/14, Bourdouvali e a. c. Consiglio e a., nella parte in cui queste hanno respinto i ricorsi per risarcimento danni presentati da vari soggetti privati e società a seguito di atti e comportamenti delle istituzioni dell'Unione adottati nell'ambito di un'assistenza finanziaria concessa a Cipro e subordinata alla ristrutturazione del settore bancario di tale Stato membro. Per contro, essa ha ritenuto che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che lʼEurogruppo costituisce un'entità dell'Unione istituita dai Trattati, i cui atti o i cui comportamenti potrebbero far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione

A questo proposito, infatti, la Corte ha rilevato, in primo luogo, che l'Eurogruppo costituisce un organo intergovernativo di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che non può essere equiparato a una formazione del Consiglio e si caratterizza per la sua natura informale. In secondo luogo, esso non dispone di alcuna competenza propria, né del potere di sanzionare il mancato rispetto degli accordi politici conclusi nel suo seno. Da ciò la Corte ha concluso che erroneamente il Tribunale ha ritenuto che l'Eurogruppo costituisca un’entità «dell'Unione» istituita dai Trattati, i cui comportamenti sarebbero stati suscettibili di far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell'Unione.

Essa ha comunque aggiunto che, nella misura in cui gli accordi politici conclusi in seno all'Eurogruppo si concretizzano e vengono attuati mediante atti e comportamenti di istituzioni dell'Unione, e segnatamente del Consiglio e della BCE, i singoli non sono privati del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, quale sancito dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dato che essi possono sempre presentare un ricorso per responsabilità extracontrattuale dell'Unione contro le suddette istituzioni a titolo degli atti o dei comportamenti che queste ultime adottano a seguito di siffatti accordi politici. La Corte ha in particolare sottolineato che spetta alla Commissione, nella sua qualità di guardiana dei Trattati, vigilare sulla conformità dei suddetti accordi al diritto dell'Unione e che una eventuale inerzia della Commissione al riguardo può portare a una chiamata in causa della responsabilità extracontrattuale dell'Unione.