argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con due sentenze contemporanee (8 dicembre 2020, C-620/18, Ungheria c. Parlamento europeo e Consiglio, e C-626/18, Polonia c. Parlamento europeo e Consiglio) la Corte ha respinto due ricorsi diretti all’annullamento della Direttiva (UE) 2018/957 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, recante modifica della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, che contestavano la scelta di una base giuridica errata (gli articoli 53, par. 1, e 62 TFUE), la violazione dell’art. 56 TFUE e la violazione del regolamento «Roma I».
In particolare, la Corte ha rilevato che il fatto che i citati articoli 53, par. 1, e 62 TFUE autorizzino il legislatore dell’Unione a coordinare le normative nazionali che, per via della loro stessa disparità, possono ostacolare la libera prestazione dei servizi tra gli Stati membri, non può implicare che tale legislatore non debba altresì garantire il rispetto, in particolare, degli obiettivi trasversali sanciti dall’art. 9 TFUE. Tra tali obiettivi figurano le esigenze connesse alla promozione di un elevato livello di occupazione nonché alla garanzia di un’adeguata protezione sociale. Pertanto, al fine di raggiungere nel miglior modo l’obiettivo perseguito dalla direttiva 96/71 in un contesto che era cambiato, il legislatore dell’Unione poteva legittimamente adeguare l’equilibrio sul quale tale direttiva si basava, rafforzando i diritti dei lavoratori distaccati nello Stato membro ospitante affinché la concorrenza tra le imprese che distaccavano lavoratori in tale Stato membro e le imprese stabilite in quest’ultimo si sviluppasse in condizioni più eque.