argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Una sentenza della Corte di giustizia del 17 dicembre 2020 nella causa C-808/18 (Commissione c. Ungheria) ha stabilito che l’Ungheria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di vari articoli della direttiva 2008/115/CE, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, della direttiva 2013/32/UE, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/33/UE, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale:
– prevedendo che le domande di protezione internazionale provenienti da cittadini di paesi terzi o da apolidi che, arrivando dalla Serbia, desiderano accedere, nel suo territorio, alla procedura di protezione internazionale possano essere presentate solo nelle zone di transito di Röszke (Ungheria) e Tompa (Ungheria), e adottando nel contempo una prassi amministrativa costante e generalizzata che limita drasticamente il numero di richiedenti autorizzati a entrare quotidianamente in tali zone di transito;
– istituendo un sistema di trattenimento generalizzato dei richiedenti protezione internazionale nelle zone di transito di Röszke e Tompa, senza rispettare le garanzie previste dalle direttive 2013/32 e 2013/33;
– consentendo l’allontanamento di tutti i cittadini di paesi terzi il cui soggiorno nel suo territorio è irregolare, ad eccezione di quelli che sono sospettati di aver commesso un reato, senza rispettare le procedure e le garanzie previste dalla direttiva 2008/115;
– subordinando a condizioni contrarie al diritto dell’Unione l’esercizio, da parte dei richiedenti protezione internazionale che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/32, del loro diritto di rimanere nel suo territorio.