argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In una sentenza pregiudiziale del 14 gennaio 2021 (C‑441/19, TQ c. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 6, par. 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in combinato disposto con l’art. 5, lett. a), di tale direttiva, e con l’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che, prima di adottare una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato, lo Stato membro interessato deve effettuare una valutazione generale e approfondita della situazione di tale minore, tenendo nella debita considerazione l’interesse superiore del bambino. In tale contesto, detto Stato membro deve accertarsi che nello Stato di rimpatrio sia disponibile un’accoglienza adeguata per il minore non accompagnato di cui trattasi.
Ad avviso della Corte, inoltre, l’art. 6, par. 1, della direttiva 2008/115, in combinato disposto con l’art. 5, lett. a), di tale direttiva e alla luce ancora dell’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali, deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può operare una distinzione tra i minori non accompagnati in base al solo criterio della loro età, al fine di verificare l’esistenza di un’accoglienza adeguata nello Stato di rimpatrio.
L’art. 8, par. 1, della direttiva deve essere poi interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro, dopo aver adottato una decisione di rimpatrio nei confronti di un minore non accompagnato ed essersi accertato, conformemente all’art. 10, par. 2, della stessa, che questi sarà ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio, si astenga dal procedere successivamente al suo allontanamento fino a quando egli abbia raggiunto l’età di diciotto anni.