Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

02/03/2021 - La Corte conferma la sentenza del Tribunale sul caso Tercas

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi sull’impugnazione da parte della Commissione della sentenza del Tribunale dell’Unione del 19 marzo 2019 nelle cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16, che ha accolto i ricorsi contro la sua decisione che affermava la natura di aiuto di Stato dell’intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) a favore della Banca Tercas e ne constatava l’illegittimità ordinandone il recupero, la Corte di giustizia, riunita in Grande Sezione, ha precisato (sentenza 2 marzo 2021, C-425/19 P, Commissione c. Italia, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d'Italia e Banca Popolare di Bari SCpA) la propria giurisprudenza in materia di imputabilità allo Stato di misure di aiuto concesse da un ente di diritto privato che non è né un organismo statale né un’impresa pubblica. La Corte ha ritenuto, infatti, che il Tribunale abbia applicato correttamente la giurisprudenza secondo la quale spetta alla Commissione dimostrare, sulla base di un insieme di indizi, che le misure in questione erano imputabili allo Stato e, pertanto, non ha imposto alla Commissione un livello di prova più elevato relativamente all’imputabilità di un vantaggio allo Stato per il solo motivo che il FITD è un ente privato. In proposito, la Corte ha in particolare sottolineato che la circostanza che l’ente erogatore dell’aiuto abbia natura privata implica che gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità della misura allo Stato sono diversi da quelli richiesti nell’ipotesi in cui l’ente erogatore dell’aiuto sia un’impresa pubblica. Pertanto, il Tribunale non ha imposto criteri di prova diversi ma, al contrario, ha applicato la giurisprudenza costante della Corte secondo la quale gli indizi atti a dimostrare l’imputabilità di una misura di aiuto derivano necessariamente dalle circostanze del caso di specie e dal contesto nel quale tale misura è stata attuata, e a tale riguardo l’assenza di un vincolo di capitale tra il FIDT e lo Stato è di sicura rilevanza.