argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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A seguito di un rinvio pregiudiziale del Riigikohus estone (Corte suprema), la Corte di giustizia (2 marzo 2021, C-746/18, H.K. c. Prokuratuur) ha dichiarato che, ai sensi dell’art. 15, par. 1 della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, quale letto alla luce degli articoli 7, 8 e 11 nonché dell’art. 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali, l’accesso per fini penali a un insieme di dati di comunicazioni elettroniche relativi al traffico o all’ubicazione, che permettano di trarre precise conclusioni sulla vita privata, può considerarsi autorizzato soltanto allo scopo di lottare contro gravi forme di criminalità o di prevenire gravi minacce alla sicurezza pubblica. Da questo punto di vista, va in particolare considerata incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale che attribuisca al pubblico ministero la competenza ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati suddetti al fine di condurre un’istruttoria penale.