argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con la sentenza 10 marzo 2021, C‑96/20, Ordine Nazionale dei Biologi, MX, NY, OZ c. Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha affermato che l’art. 9, par. 2, lett. a), della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, letto in combinato disposto con l’arti. 4, par. 2, della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale ai sensi della quale possono essere designate come persona responsabile di un servizio trasfusionale soltanto le persone in possesso di un diploma di laurea in medicina e chirurgia, purché siffatta normativa rispetti, sotto ogni profilo, il diritto dell’Unione.