argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nell’ambito di una procedura pregiudiziale d’urgenza la Corte di giustizia ha sentenziato (10 marzo 2021, C-648/20 PPU, PI) che l’art. 8, par. 1, lett. c), della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, letto alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali e della giurisprudenza della Corte, dev’essere interpretato nel senso che i requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva di cui deve beneficiare una persona oggetto di un mandato d’arresto europeo finalizzato all’esercizio di un’azione penale non sono soddisfatti qualora tanto il mandato d’arresto europeo quanto la decisione giudiziaria sulla quale esso si innesta siano emessi da un pubblico ministero qualificabile come «autorità giudiziaria emittente» ai sensi dell’art. 6, par. 1, di tale decisione quadro, ma non possano essere oggetto di un controllo giurisdizionale nello Stato membro emittente prima della consegna della persona ricercata ad opera dello Stato membro di esecuzione.