argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta al rinvio pregiudiziale della Supreme Court irlandese, la sentenza della Corte di giustizia del 10 marzo 2021 nella causa C‑739/19, VK c. An Bord Pleanála, ha affermato che l’art. 5 della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta, in quanto tale, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, a che a un avvocato, prestatore di servizi di rappresentanza del suo cliente, venga imposto di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito e che sarebbe in caso di necessità responsabile nei confronti di tale giudice, nell’ambito di un sistema che impone agli avvocati obblighi deontologici e procedurali come quelli di sottoporre al giudice adito qualsiasi elemento giuridico, legislativo o giurisprudenziale, ai fini del regolare svolgimento del procedimento, dai quali il singolo è dispensato qualora decida di provvedere egli stesso alla propria difesa. Ad avviso della Corte, infatti, non appare sproporzionato, in considerazione dell’obiettivo della buona amministrazione della giustizia, l’obbligo per un avvocato prestatore di agire di concerto con un avvocato che eserciti dinanzi al giudice adito, in un sistema in cui entrambi gli avvocati hanno la possibilità di definire i propri rispettivi ruoli, ove l’avvocato che esercita dinanzi al giudice adito è, in generale, chiamato soltanto ad assistere l’avvocato prestatore al fine di consentirgli di garantire l’adeguata rappresentanza del cliente e la corretta esecuzione dei suoi obblighi nei confronti di tale giudice.