Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

15/04/2021 - Il solo versamento di una somma di denaro da parte del responsabile non è idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva di una persona che chieda la constatazione della discriminazione subita

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sentenza del 15 aprile 2021 nella causa C-30/19, Diskrimineringsombudsmannen c. Braathens Regional Aviation AB, la Corte di giustizia ha concluso che gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, letti alla luce dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali, ostano a una normativa nazionale che impedisce a un giudice investito di un ricorso per risarcimento fondato su un’asserita discriminazione vietata da detta direttiva, di esaminare la domanda diretta a far constatare la sussistenza di tale discriminazione, qualora il convenuto accetti di versare il risarcimento richiesto senza tuttavia riconoscere la sussistenza di una discriminazione.

Secondo la Corte, del resto, il solo versamento di una somma di denaro non è idoneo a garantire la tutela giurisdizionale effettiva di una persona che chiede che sia constatata l’esistenza di una siffatta lesione. Infatti, tale versamento non può considerarsi sufficiente a soddisfare le pretese di una persona che intenda in via prioritaria far riconoscere, a titolo di risarcimento del danno morale subito, che ella è stata vittima di una discriminazione. Parimenti, l’obbligo di versare una somma di denaro non può garantire un effetto realmente dissuasivo nei confronti dell’autore di una discriminazione.

Tuttavia, la Corte ha rilevato che, nel caso di specie, il rispetto del diritto dell’Unione non imponeva l’istituzione di un nuovo mezzo di ricorso, ma si limitava a esigere che il giudice nazionale rifiuti di applicare la norma processuale che gli impedisce di statuire sulla sussistenza dell’asserita discriminazione, e ciò a causa dell’incompatibilità di tale norma, non solo con gli articoli 7 e 15 della direttiva 2000/43, ma anche con l’art. 47 della Carta.