argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: patenti riconoscimento
Il 29 aprile 2021 la Corte di giustizia è intervenuta con due sentenze (C-47/20, F. c. Stadt Karlsruhe, e C-56/20, AR c. Stadt Pforzheim) sulla portata del principio del riconoscimento reciproco delle patenti di guida, sancito dalla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.
Nella prima (C-47/20) essa ha affermato che l’art. 2, par. 1, e l’art. 11, par. 4, secondo comma, di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che gli stessi non ostano a che uno Stato membro, nel cui territorio il titolare di una patente di guida delle categorie A e B rilasciata da un altro Stato membro sia stato privato del diritto di guidare per aver commesso un’infrazione, durante un soggiorno temporaneo in tale territorio avvenuto in un momento successivo al rilascio di tale patente, si rifiuti in seguito di riconoscere la validità di tale patente di guida dopo che essa è stata rinnovata, in forza dell’art. 7, par. 3, della direttiva, dallo Stato membro in cui il titolare di detta patente ha la sua residenza normale ai sensi dell’art. 12, primo comma, della stessa.
Per contro, con la seconda sentenza (C-56/20) la Corte ha sottolineato che le iscrizioni che compaiono su una patente di guida rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di residenza normale del titolare. Pertanto, un altro Stato membro non può apporre sulla patente, il cui modello è armonizzato in formato tessera plastificata, una menzione recante il divieto di guidare nel suo territorio.