Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

29/04/2021 - La Corte chiarisce la portata del principio del ne bis in idem in relazione all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo per fatti già stati oggetto di condanna in un paese terzo

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Il 29 aprile 2021 la Corte di giustizia ha chiarito (sentenza C-665/20 PPU, X) che l’art. 4, par. 5, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, sul mandato d'arresto europeo e le procedure di consegna tra Stati membri, quale modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che, quando uno Stato membro sceglie di trasporre tale disposizione nel diritto nazionale, l'autorità giudiziaria di esecuzione deve avere un margine di discrezionalità per determinare se rifiutare o meno l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo per il motivo menzionato in tale disposizione.

Quest’ultima - aggiunge la Corte -, che subordina l'applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa da essa previsto alla condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata scontata, sia in corso di esecuzione o non possa più essere scontata secondo la legge del paese di condanna, deve essere interpretata nel senso che tale condizione è soddisfatta quando la persona invocata è stata condannata in via definitiva per gli stessi fatti a una pena detentiva, una parte della quale è stata scontata nel paese terzo in cui la sentenza è stata pronunciata, mentre il resto della pena è stato rimesso da un'autorità non giudiziaria. il saldo della pena è rimesso da un'autorità non giudiziaria di quel paese in base a una misura generale di che beneficia anche le persone condannate per reati gravi e che non si basa su un generale che non si basa su considerazioni oggettive di politica penale. Spetta all'autorità giudiziaria di esecuzione, nell'esercizio del suo margine di apprezzamento, di discrezione, per bilanciare la prevenzione dell'impunità e la lotta contro il crimine contro il crimine, da un lato, e la garanzia della sicurezza giuridica della persona interessata, dall'altro. preoccupato.