argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Sulla base di sei richieste di pronuncia pregiudiziale presentate da tribunali rumeni, la Corte di giustizia si è pronunciata il 18 maggio 2021 (sentenza nelle cause riunite C-83/19, Asociaţia « Forumul Judecătorilor Din România » c. Inspecţia Judiciară; C-127/19, Asociaţia « Forumul Judecătorilor Din România » e Asociaţia Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor c. Consiliul Superior al Magistraturii; e C-195/19, PJ c. QK; e nelle cause C-291/19, SO c. TP e a.; C-355/19, Asociaţia « Forumul Judecătorilor din România » e Asociaţia « Mişcarea Pentru Apărarea Statutului Procurorilor » e OL c. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Procurorul General al României; e C-397/19, AX c. Statul Român - Ministerul Finanţelor Publice) su una serie di modifiche legislative apportate tra il 2017 e il 2019 dalla Romania alla riforma del settore della giustizia e della lotta alla corruzione da essa avviata nel 2004, nel contesto dell’adesione all’Unione, con tre leggi, note come "leggi sulla giustizia", relative allo statuto dei giudici e dei pubblici ministeri, all'organizzazione giudiziaria e al Consiglio superiore della magistratura; riforma la cui attuazione è monitorata dal 2007 dalla Commissione in virtù della sua decisione 2006/928/CE, del 13 dicembre 2006, che ha istituito un meccanismo di cooperazione e di verifica dei progressi realizzati dal nuovo Stato membro in quei settori.
Dopo aver rilevato che la decisione 2006/928 e le relazioni redatte dalla Commissione sulla base della stessa costituiscono atti adottati da un'istituzione dell'Unione, suscettibili di interpretazione ai sensi dell'art. 267 TFUE, la Corte ha precisato innanzitutto, nella sentenza sopra citata, che tale decisione rientra, per quanto riguarda la sua natura giuridica, il suo contenuto e i suoi effetti nel tempo, nell'ambito di applicazione del Trattato di adesione, poiché costituisce una misura adottata sulla base dell'atto di adesione che vincola la Romania a partire dalla data della sua adesione all'Unione. Ciò comporta che la decisione 2006/928 è da considerare vincolante in tutti i suoi aspetti per la Romania sin dalla sua adesione all'Unione e la obbliga a raggiungere i parametri di riferimento, anch'essi vincolanti, riportati nel suo allegato. In particolare, dato che gli obiettivi indicati da tali parametri, definiti in ragione delle carenze rilevate dalla Commissione prima dell'adesione all'Unione, mirano a garantire che la Romania rispetti il valore dello Stato di diritto di cui all’art. 2 TUE, essa è tenuta ad adottare, in base al principio di leale cooperazione di cui all'art. 4, par. 3, TUE, le misure appropriate per raggiungere i suddetti obiettivi e ad astenersi dall'attuare qualsiasi misura che possa compromettere il raggiungimento di questi stessi obiettivi, quali definiti dalle “raccomandazioni” contenute nelle relazioni redatte dalla Commissione sulla base della decisione 2006/928.
Sulla base di queste premesse la Corte ha constatato la incompatibilità con gli articoli 2 e 19, par. 1, secondo comma, TUE (oltre che con la decisione 2006/928), di vari aspetti delle modifiche recentemente apportate dalla Romania alle “leggi sulla giustizia”. E sotto questo profilo essa ha in particolare sottolineato come, in caso di comprovata violazione del Trattato UE o della decisione 2006/928 da parte di disposizioni nazionali, siano esse di origine legislativa o costituzionale, il principio del primato del diritto dell'Unione richieda che il giudice interno non applichi le disposizioni in questione.