argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale del 6 febbraio 2020 del Landesgericht Linz (Tribunale del Land, Linz, Austria), la Corte di giustizia ha precisato il 10 giugno 2021 (C-94/20, Land Oberösterreich c. KV) che l’art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, deve essere interpretato nel senso che esso osta, anche qualora si sia fatto uso della facoltà di applicare la deroga prevista dall’art. 11, par. 4, di tale direttiva, a una normativa di uno Stato membro in forza della quale, per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo, la concessione di un’indennità di alloggio sia subordinata alla condizione che essi forniscano la prova, secondo modalità determinate da tale normativa, di possedere conoscenze di base nella lingua di detto Stato membro, se tale indennità di alloggio costituisce una «prestazione essenziale», ai sensi di quest’ultima disposizione, verifica questa che spetta al giudice del rinvio.