Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/06/2021 - Il Venezuela č legittimato ad agire contro un regolamento che introduce misure restrittive nei suoi confronti

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Accogliendo l’impugnazione dello Stato del Venezuela, la Corte di giustizia ha annullato (22 giugno 2021, C‑872/19 P) la sentenza del Tribunale dell’Unione del 20 settembre 2019, (T‑65/18, Venezuela c. Consiglio) che aveva negato la legittimazione del Venezuela a ricorrere per annullamento di alcuni regolamenti e decisioni che disponevano misure restrittive nei suoi confronti per violazione dello Stato di diritto. Al riguardo, essa ha infatti ritenuto che il Venezuela può essere considerato una «persona giuridica», ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, dato che dalla disposizione in parola non risulta che talune categorie di persone giuridiche non possano avvalersi della facoltà di proporre un ricorso di annullamento previsto da suddetto articolo. Peraltro, neppure dalla sua giurisprudenza precedente risulta che la nozione di «persona giuridica», utilizzata da tale articolo, sia oggetto di un'interpretazione restrittiva.

La Corte ha sottolinea peraltro che il principio secondo cui l'Unione si fonda, in particolare, sul valore dello Stato di diritto risulta tanto dall'art. 2 TUE quanto dall'art. 21 TUE, al quale rinvia l'art. 23 TUE, relativo alla PESC. In tali circostanze, essa ha affermato che, conformemente all'articolo 263, quarto comma, TFUE, letto alla luce dei principi del controllo giurisdizionale effettivo e dello Stato di diritto, uno Stato terzo dovrebbe avere la legittimazione ad agire, in quanto «persona giuridica», ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE, qualora siano soddisfatte le altre condizioni previste da detta disposizione. Essa ha in particolare precisato, in proposito, che gli obblighi dell'Unione di vigilare sul rispetto dello Stato di diritto non sono subordinati ad una condizione di reciprocità. Pertanto, il Venezuela, in quanto Stato dotato di personalità giuridica internazionale, deve essere considerato una «persona giuridica» ai sensi dell'art. 263, quarto comma, TFUE.