argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In una sentenza del 3 giugno 2021 (C-914/19, Ministero della Giustizia c. GN) avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato, la Corte di giustizia ha avuto modo di precisare che l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’art. 6, par. 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.