Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

15/07/2021 - I cittadini dell’Unione, economicamente inattivi, residenti in uno Stato membro diverso da quello di origine, hanno diritto di essere iscritti al sistema sanitario pubblico di tale Stato

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Una sentenza della Corte di giustizia del 15 luglio 2021 nella causa C-535/19, A (Assistenza sanitaria pubblica) ha affermato che l’art. 11, par. 3, lett. e), del regolamento n. 883/2004, letto alla luce dell’art. 7, par. 1, lett. b), della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, deve essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale che esclude dal diritto di essere iscritti al sistema pubblico di assicurazione malattia dello Stato membro ospitante, al fine di beneficiare di prestazioni di cure mediche finanziate dallo Stato in parola, i cittadini dell’Unione economicamente inattivi, cittadini di un altro Stato membro, rientranti, in forza dell’art. 11, par. 3, lett. e), del citato regolamento n. 883/2004, nella sfera di applicazione della normativa dello Stato membro ospitante e che esercitano il loro diritto di soggiornare nel territorio di quest’ultimo conformemente all’art. 7, par. 1, lett. b), della direttiva menzionata.