Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

06/10/2021 - Secondo la Corte il Consiglio non può formalmente subordinare la conclusione da parte dell’Unione di un accordo misto al previo accertamento di un comune accordo al riguardo degli Stati membri

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: unione europea accordi internazionali procedura convenzione di istanbul

Chiamata a pronunciarsi a titolo consultivo ai sensi dell’art. 218, par. 11, TFUE sulla Convenzione di Istanbul del Consiglio d’Europa del 7 aprile 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, la Corte di giustizia ha tra l’altro precisato (6 ottobre 2021, parere 1/19, Convenzione di Istanbul) che le disposizioni dei paragrafi 2, 6 e 8 di quello stesso articolo fanno divieto al Consiglio di subordinare formalmente l’adozione della decisione sulla ratifica da parte dell’Unione di un accordo internazionale da concludere in forma mista, perché rientrante in parte sotto la competenza degli Stati membri, al previo accertamento dell’esistenza di un “comune accordo” tra di essi a vincolarsi all’accordo, perché ciò aggiungerebbe una fase supplementare alla procedura di conclusione prevista dall’art. 218 e finirebbe per far dipendere da un accordo unanime tra gli Stati membri una decisione per la cui adozione l’articolo prevede la maggioranza qualificata del Consiglio. Ciò non impedisce però, ad avviso della Corte, che il Consiglio possa attendere nei fatti, prolungando il dibattito al suo interno, il manifestarsi di quel “comune accordo” prima di adottare formalmente tale decisione.