argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con la sentenza del 26 ottobre 2021 nella causa C-109/20, PL Holdings, la Corte di giustizia ha affermato che gli articoli 267 e 344 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che consente a uno Stato membro di concludere con un investitore di un altro Stato membro una convenzione di arbitrato ad hoc che renda possibile la prosecuzione di un procedimento arbitrale avviato sulla base di una clausola compromissoria di contenuto identico a tale convenzione, presente in un accordo internazionale concluso tra i due Stati membri suddetti e nulla a causa della sua contrarietà ai medesimi articoli. Infatti, tanto dalla sentenza Achmea (C-284/16 del 6 marzo 2018), quanto dai principi del primato del diritto dell’Unione e di leale cooperazione risulta che gli Stati membri non solo non possono impegnarsi a sottrarre al sistema giurisdizionale dell’Unione le controversie che possono avere ad oggetto l’applicazione e l’interpretazione del diritto dell’Unione, ma anche che, qualora una siffatta controversia sia portata dinanzi ad un organismo arbitrale in forza di un impegno contrario a tale diritto, essi sono tenuti a contestare la validità della clausola compromissoria o della convenzione di arbitrato ad hoc in forza della quale tale organismo è stato adito. Di conseguenza, ha concluso la Corte, il giudice nazionale è tenuto ad annullare il lodo arbitrale adottato sulla base di detta convenzione.