Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

23/11/2021 - Sulla base del primato del diritto dell’Unione, il giudice nazionale deve disattendere qualsiasi prassi giurisdizionale nazionale che pregiudichi la sua facoltà di interrogare la Corte di giustizia

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Interrogata in via pregiudiziale dal Pesti Központi Kerületi Bíróság (Tribunale centrale distrettuale di Pest, Ungheria), la Corte di giustizia ha affermato (sentenza 23 novembre 2021, C-564/19, IS (Illegittimità dell’ordinanza di rinvio)) che l’art. 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che il giudice supremo di uno Stato membro constati, a seguito di un’impugnazione nell’interesse della legge, l’illegittimità di una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata alla Corte da un giudice di grado inferiore ai sensi di tale disposizione, per il motivo che le questioni poste non sono rilevanti e necessarie ai fini della soluzione del procedimento principale, senza tuttavia pregiudicare gli effetti giuridici della decisione contenente tale domanda. Il principio del primato del diritto dell’Unione impone a detto giudice di grado inferiore di annullare siffatta decisione del giudice supremo nazionale.

E’ inoltre da ritenere in conflitto con lo stesso art. 267 il fatto che un procedimento disciplinare possa essere avviato contro un giudice nazionale per il fatto che quest’ultimo ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale

Pronunciandosi poi, nella stessa sentenza, sulla direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, la Corte ha precisato che, quando letti alla luce dell’art. 48, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’art. 2, par. 5, di detta direttiva, unitamente all’art. 4, par. 5, e all’art. 6, par. 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che una persona sia giudicata in contumacia quando, a causa di un’interpretazione inadeguata, la stessa non sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico, o quando è impossibile accertare la qualità dell’interpretazione fornita e quindi stabilire che tale persona sia stata informata, in una lingua ad essa comprensibile, dell’accusa a suo carico.