Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

25/11/2021 - Secondo la Corte di giustizia è legittima una domanda d’informazioni nel quadro della cooperazione amministrativa europea in materia fiscale riguardante un gruppo di persone identificabili, ma non identificate nominativamente e individualmente

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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La sentenza della Corte di giustizia del 25 novembre 2021, C‑437/19, État luxembourgeois c. L, ha precisato che l’art. 1, par. 1, l’art. 5 e l’art. 20, par. 2, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, devono essere interpretati nel senso che una richiesta di informazioni deve essere considerata come vertente su informazioni che non appaiono manifestamente prive di qualsiasi prevedibile pertinenza, qualora le persone oggetto della verifica o indagine ai sensi di quest’ultima disposizione non siano identificate nominativamente e individualmente da tale richiesta, ma l’autorità richiedente dimostri, sulla base di spiegazioni chiare e sufficienti, di condurre un’indagine mirata riguardante un gruppo circoscritto di persone, giustificata da fondati sospetti in ordine all’inosservanza di un preciso obbligo di legge.