argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con sentenza del 21 dicembre 2021 nella causa C-497/20, Randstad Italia, su rinvio del nostro Consiglio di Stato, la Corte di giustizia ha stabilito che in una situazione in cui il diritto processuale nazionale consente, di per sé, agli interessati di proporre un ricorso dinanzi a un giudice indipendente e imparziale e di far valere in modo effettivo dinanzi ad esso una violazione del diritto dell’Unione nonché delle disposizioni del diritto nazionale che lo recepiscono nell’ordinamento giuridico interno, ma in cui il supremo organo della giustizia amministrativa dello Stato membro interessato, giudice di ultima istanza, subordina indebitamente la ricevibilità di tale ricorso a condizioni che hanno l’effetto di privare tali interessati del loro diritto a un ricorso effettivo, il diritto dell’Unione non impone a tale Stato membro di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo.
La Corte ha sottolineato infine che tale soluzione lascia impregiudicata la facoltà dei singoli che siano stati eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo, a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, di far valere la responsabilità dello Stato membro interessato, purché siano soddisfatte le condizioni previste dal diritto dell’Unione a tal fine, e in particolare quella relativa al carattere sufficientemente qualificato della violazione di detto diritto.