argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
Articoli Correlati: fondi europei condizionalità stato di diritto
Pronunciandosi in plenaria e, su domanda del Parlamento, con procedimento accelerato sui due ricorsi per annullamento presentati dall’Ungheria e dalla Polonia contro il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 (16 febbraio 2022, C-156/21, Ungheria c. Parlamento e Consiglio, e C-157/21, Polonia c. Parlamento e Consiglio), relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, la Corte di giustizia li ha respinti entrambi.
La premessa da cui muovono le due sentenze è che il rispetto da parte degli Stati membri dei valori comuni sui quali l’Unione si fonda, che sono stati identificati e condivisi dai medesimi, e che definiscono l’identità stessa dell’Unione quale ordinamento giuridico comune a tali Stati, tra i quali lo Stato di diritto e la solidarietà, giustifica la fiducia reciproca tra tali Stati. Poiché tale rispetto costituisce quindi una condizione per il godimento di tutti i diritti derivanti dall’applicazione dei Trattati a uno Stato membro, l’Unione deve essere in grado, nei limiti delle sue attribuzioni, di difendere tali valori. Pertanto, afferma la Corte, il rispetto di tali valori non può essere ridotto a un obbligo cui uno Stato candidato è tenuto al fine di aderire all’Unione e dal quale potrebbe sottrarsi in seguito alla sua adesione. E d’altro canto il bilancio dell’Unione è uno dei principali strumenti che consentono di concretizzare, nelle politiche e nelle azioni dell’Unione, il principio fondamentale di solidarietà tra Stati membri e che l’attuazione del principio in questione, mediante il bilancio, si basa sulla fiducia reciproca tra di essi nell’utilizzo responsabile delle risorse comuni iscritte in bilancio.
Su tale base si deve quindi ritenere, secondo la Corte, che un «meccanismo di condizionalità» orizzontale, come quello istituito dal regolamento 2020/2092, che subordina il beneficio di finanziamenti provenienti dal bilancio dell’Unione al rispetto da parte di uno Stato membro dei principi dello Stato di diritto, può legittimamente rientrare nella competenza, conferita dai Trattati all’Unione, di stabilire «regole finanziarie» relative all’esecuzione del bilancio dell’Unione, visto che la sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione e gli interessi finanziari dell’Unione possono essere gravemente compromessi da violazioni dei principi dello Stato di diritto commesse in uno Stato membro.
Inoltre, il regolamento mira a proteggere il bilancio dell’Unione da pregiudizi derivanti in modo sufficientemente diretto da violazioni dei principi dello Stato di diritto, e non già a sanzionare, di per sé, violazioni del genere. Di conseguenza, la procedura prevista all’art. 7 TUE e quella istituita dal regolamento perseguono scopi diversi e hanno ciascuna un oggetto nettamente distinto.