Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

22/02/2022 - Uno Stato membro può esercitare la sua facoltà di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nella sua sentenza del 22 febbraio 2022 nella causa C-483/20, XXX c. Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, la Corte di giustizia ha concluso che l’art. 33, par. 2, lett. a), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letto alla luce dell’art. 7 e dell’art. 24, par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro (nel caso di specie il Belgio) eserciti la facoltà offerta da tale disposizione di respingere in quanto inammissibile una domanda di protezione internazionale con la motivazione che al richiedente è già stato concesso lo status di rifugiato da parte di un altro Stato membro, qualora tale richiedente sia il padre di un minore non accompagnato che ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria nel primo Stato membro, fatta salva, tuttavia, l’applicazione dell’art. 23, par. 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta.