argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Nella sentenza n. 67 dell’11 marzo 2022, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte di cassazione in relazione al contrasto con gli artt. 2, paragrafo 1, lettere a), b), e c), e 11, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo - contrasto accertato dalla Corte di giustizia ( 25 novembre 2020, in causa C-303/109, INPS ) su rinvio pregiudiziale della stessa Cassazione - dell’art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1988, n. 153, nella parte in cui, in violazione della parità di trattamento con i cittadini italiani imposta dalla direttiva, tale articolo esclude dal nucleo familiare cui spetta l’assegno omonimo da esso previsto il coniuge nonché i figli ed equiparati di cittadino di paese terzo che non abbiano la residenza nel territorio della Repubblica italiana, salvo reciprocità o convenzione internazionale.
Confermando infatti le affermazioni al riguardo formulate dalla Corte di giustizia, la Corte costituzionale ha sottolineato l’effetto diretto che si ricollega al principio della parità di trattamento nel diritto dell'Unione, concludendo perciò per l’inammissibilità, per difetto di rilevanza, delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione, in ragione del fatto che nei giudizi a quibus ricorrono le condizioni per fare luogo alla disapplicazione del citato art. 2, comma 6-bis, del d.l. n. 69/1988.