argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta ad un rinvio pregiudiziale dalla Corte suprema della Polonia concernente la rispondenza ai requisiti di indipendenza e di imparzialità stabiliti dal diritto dell’Unione di tre membri della Corte d’appello polacca divenuti giudici durante il regime comunista, la Corte di giustizia ha precisato (29 marzo 2022, C-132/20, Getin Noble Bank) che l’art. 19, par. 1, 2° co., TUE, e l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che il fatto che la prima nomina di un giudice in uno Stato membro o la sua successiva nomina in un tribunale superiore derivi da una decisione adottata da un organo di un regime antidemocratico insediato in tale Stato membro prima della sua adesione all'Unione europea non rimette di per sé in discussione l’indipendenza e l’imparzialità del giudice suddetto nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali successive. La Corte sottolinea in tale contesto, infatti, che la Polonia ha aderito all’Unione e ai suoi valori, e in particolare a quello dello Stato di diritto, senza che al riguardo sorgessero difficoltà per il fatto che alcuni giudici polacchi erano stati nominati in un’epoca in cui questo Stato non costituiva ancora un regime democratico.