argomento: Giurisprudenza - Italiana
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Con una sentenza del 23 maggio 2017 la Corte di Cassazione, sez. lavoro, ha stabilito che è illegittimo il licenziamento del lavoratore disabile quando non sia rispettata la quota di riserva espressamente prevista dalla legge n. 68 del 1999, recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”. Secondo la Corte, infatti, tale disciplina deve essere letta nell’ambito del ruolo sempre più pregnante che la tutela dei disabili ha assunto nell’ambito dell’Unione europea, con particolare riferimento all’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La Corte ricorda, inoltre, che la direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro è stata attuata in Italia dal d. lgs. 9 luglio 2003, n. 216. Alla luce di tale regime, la Corte ha ritenuto che la legge n. 68 del 1999 indica dettagliatamente le ipotesi di esclusione dagli obblighi di collocamento obbligatorio in ragione del settore di attività in cui si opera, con una elencazione di carattere tassativo che non permette di estendere analogicamente l’eccezione prevista tanto nella citata legge quanto nel testo della direttiva a favore di forze armate e servizi di polizia, penitenziari e di soccorso alle attività di vigilanza privata esercitate dal ricorrente.