Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

31/03/2022 - La Corte si pronuncia sui poteri del giudice nazionale a fronte del carattere abusivo di una clausola relativa all’oggetto principale di un contratto di finanziamento

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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A seguito di un rinvio pregiudiziale del Fővárosi Törvényszék (Corte di Budapest-Capitale, Ungheria), la Corte di giustizia ha affermato in una sentenza del 31 marzo 2022 (C‑472/20, Lombard Pénzügyi és Lízing Zrt c. PN) che la direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a che il giudice nazionale competente decida di rimettere le parti di un contratto di finanziamento nella situazione in cui si sarebbero trovate se tale contratto non fosse stato stipulato per il fatto che una clausola di detto contratto relativa al suo oggetto principale deve essere dichiarata abusiva in forza di tale direttiva, fermo restando che, se tale ripristino si rivela impossibile, a lui spetta vigilare affinché il consumatore si trovi in definitiva nella situazione in cui si sarebbe trovato se la clausola giudicata abusiva non fosse mai esistita.