argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Il 7 aprile 2022, rispondendo a un rinvio pregiudiziale del TAR Emilia Romagna, la Corte di giustizia ha affermato tra l’altro (C‑236/20, PG c. Ministero della Giustizia, CSM – Consiglio Superiore della Magistratura, Presidenza del Consiglio dei Ministri), che l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale, come quella italiana, che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare tanto di ferie annuali retribuite di 30 giorni quanto di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, analogamente a quanto previsto per i magistrati ordinari.