argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nella sentenza pronunciata il 28 aprile 2022 (C-804/21 PPU, C e CD (Ostacoli giuridici all'esecuzione di una decisione di consegna)), la Corte di giustizia ha precisato che l’avvio di azioni legali da parte della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, nel quadro di procedure previste dal diritto nazionale dello Stato membro dell’esecuzione, al fine di opporsi alla sua consegna alle autorità dello Stato membro emittente o avente l’effetto di ritardare detta consegna, non può essere considerato una circostanza imprevedibile. Di conseguenza, siffatti ostacoli giuridici alla consegna, derivanti da azioni legali avviate da detta persona, non integrano gli estremi di un’ipotesi di forza maggiore.
Da ciò deriva che i termini di consegna previsti dall’art. 23 della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, non possono considerarsi sospesi a causa di procedure pendenti nello Stato membro dell’esecuzione, proposte dalla persona oggetto del mandato d’arresto europeo, quando la decisione definitiva sulla consegna è stata adottata dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione. Pertanto, le autorità dello Stato membro dell’esecuzione rimangono obbligate, in via di principio, a consegnare detta persona alle autorità dello Stato membro emittente entro i termini stabiliti.