argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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In risposta a un rinvio pregiudiziale della Cour de cassation francese, la Corte di giustizia ha ribadito (5 maggio 2022, C-570/20, BV), la Corte di cassazione ha affermato che il diritto fondamentale al ne bis in idem, garantito all’art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’art. 52, par. 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso:
– non osta a che la limitazione del cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale in caso di dissimulazioni fraudolente o di omissioni dichiarative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA), previsto da una normativa nazionale, ai casi più gravi, risulti solo da una giurisprudenza consolidata che interpreta, in maniera restrittiva, le disposizioni di legge che definiscono le condizioni di applicazione di tale cumulo, a condizione che sia ragionevolmente prevedibile, al momento in cui il reato è commesso, che tale reato può comportare un cumulo di procedimenti e di sanzioni di natura penale, ma
– osta a una normativa nazionale che, in caso di cumulo di una sanzione pecuniaria e di una pena detentiva, non garantisce con norme chiare e precise, eventualmente quali interpretate dai giudici nazionali, che l’insieme delle sanzioni inflitte non ecceda la gravità del reato accertato.