argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 5 maggio 2022, C-179/21, Victorinox, la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 6, par. 1, lett. m), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, deve essere interpretato nel senso che, per quanto riguarda la garanzia commerciale proposta dal produttore, l’obbligo di informazione posto a carico del professionista da tale disposizione sorge non già per il semplice fatto dell’esistenza di tale garanzia, ma soltanto qualora il consumatore abbia un interesse legittimo ad ottenere informazioni in merito a detta garanzia per poter prendere la sua decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista. Un tale interesse legittimo è dimostrato, in particolare, quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta. Al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un tale elemento centrale o determinante, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell’offerta rispetto al bene in questione, dell’importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell’offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare o all’effettiva identità del garante, della presenza o meno, nell’offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a dimostrare un’esigenza oggettiva di tutela del consumatore.