argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Nel contesto di uno dei casi di cartello sui titoli di Stato europei pendenti dinanzi al Tribunale dell’Unione (T-449/21, Natixis SA c. Commissione), la Natixis (impresa con sede in Francia) aveva nominato tra i propri rappresentanti legali ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale un barrister e un solicitor abilitati ad esercitare la professione nel Regno Unito. Con un’ordinanza del 20 giugno 2022 il Tribunale ha respinto le domande dei due legali di rappresentare la società nel procedimento, in quanto gli stessi non soddisfano le condizioni di cui all'art. 51, par. 1, del regolamento di procedura, letto in combinato disposto con l'art. 19, quarto comma, dello Statuto della Corte. Secondo il Tribunale, infatti, essi non hanno il diritto di comparire dinanzi ai giudici di uno Stato membro e non sono quindi legittimati a farlo dinanzi ai giudici dell'Unione anche alla luce dell'Accordo di recesso del Regno Unito dall’Unione (comprese le disposizioni transitorie applicabili nelle indagini sugli aiuti di Stato e sul diritto della concorrenza) e del successivo Accordo commerciale e di cooperazione tra l’Unione e il Regno Unito.