Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

21/06/2022 - La Corte di giustizia risponde alla Corte costituzionale belga sulla direttiva PNR

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Nell’ottobre 2019, la Cour constitutionnelle del Belgio ha proposto alla Corte di giustizia una serie di questioni pregiudiziali vertenti, segnatamente, sulla direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull’uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (c.d. direttiva PNR).

Nella sua sentenza C-817/19, Ligue des droits humains, pronunciata il 21 giugno 2022, la Corte di giustizia rammenta in via preliminare che un atto dell’Unione deve essere interpretato, per quanto possibile, in modo che non pregiudichi la sua validità e in conformità con l’insieme del diritto primario e, segnatamente, con le disposizioni della Carta; gli Stati membri devono pertanto fare in modo di non basarsi su un’interpretazione dello stesso che entri in conflitto con i diritti fondamentali tutelati dall’ordinamento giuridico dell’Unione o con gli altri principi generali riconosciuti in tale ordinamento giuridico. Per quanto riguarda la direttiva PNR, la Corte precisa che un gran numero di considerando e disposizioni di quest’ultima impongono una siffatta interpretazione conforme, ponendo l’accento sull’importanza che il legislatore attribuisce, facendo riferimento a un livello elevato di protezione dei dati, al pieno rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta.

Ad avviso della Corte, poi, la direttiva PNR comporta ingerenze di una gravità certa nei diritti garantiti dagli artt. 7 e 8 della Carta, nella misura in cui, in particolare, essa mira a istituire un sistema di sorveglianza continua, indiscriminata e sistematica, che include la valutazione automatizzata di dati personali di tutte le persone che utilizzano servizi di trasporto aereo. Quindi, la possibilità per gli Stati membri di giustificare un’ingerenza siffatta deve essere valutata misurandone la gravità e verificando che l’importanza dell’obiettivo di interesse generale perseguito sia adeguata a detta gravità.

La conclusione della Corte di giustizia è quindi che il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR previsti da tale direttiva possono essere considerati come limitati allo stretto necessario ai fini della lotta contro i reati di terrorismo e i reati gravi, a condizione che i poteri previsti da detta direttiva siano oggetto di un’interpretazione restrittiva.