argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 22 giugno 2022 (C‑534/20, Leistritz AG c. LH) la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 38, par. 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può licenziare il responsabile della protezione dei dati che sia suo dipendente solo per giusta causa, anche se il licenziamento non è connesso all’esercizio dei compiti di quest’ultimo responsabile, a condizione che una siffatta normativa non comprometta la realizzazione degli obiettivi di tale regolamento.