Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

30/06/2022 - Pronuncia della Corte sul trattenimento di richiedenti asilo in caso di afflusso massiccio di stranieri in uno Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Pronunciandosi il 30 giugno 2022 nel quadro di un rinvio pregiudiziale d’urgenza (C-72/22 PPU, M.A.) del Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania), la Corte di giustizia ha precisato che l’art. 6 e l’art. 7, par. 1, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, i cittadini di paesi terzi che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sono effettivamente privati della possibilità di avere accesso, nel territorio di tale Stato membro, alla procedura di esame di una domanda di protezione internazionale.

Secondo la Corte, inoltre, l’art. 8, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro secondo la quale, in caso di dichiarazione dello stato di guerra o dello stato di emergenza o in caso di proclamazione di una situazione di emergenza a causa di un afflusso massiccio di stranieri, un richiedente asilo può essere trattenuto per il solo motivo di trovarsi in una situazione di soggiorno irregolare nel territorio di tale Stato membro.