Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/07/2022 - Sentenza della Corte di giustizia sul rifiuto della ricezione di un atto in materia civile o commerciale da notificare o comunicare

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

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Dopo aver ricordato che ai sensi della sua giurisprudenza il diritto di rifiutare la ricezione di un atto da notificare o da comunicare ai sensi del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, consente di tutelare i diritti della difesa del destinatario di tale atto, nel rispetto dei requisiti di un equo processo, sancito dall’art. 47, 2° comma, della Carta dei diritti fondamentali, la Corte di giustizia ha precisato in una sentenza del 7 luglio 2022, C-7/21, LKW WALTER, che, nel caso in cui un atto del genere sia redatto in una lingua diversa da quella che il suo destinatario si suppone comprenda, occorre che egli sia messo effettivamente in grado di esercitare il diritto di rifiutarne la ricezione. Ciò richiede, da un lato, che il destinatario sia stato informato dell’esistenza di tale diritto e, dall’altro, che disponga dell’intero termine di una settimana previsto dall’art. 8, par. 1, del regolamento citato, per valutare se occorra accettare o rifiutare la ricezione dell’atto e, in caso di rifiuto, per rispedirlo indietro.

Ne consegue che, qualora l’atto da notificare non sia redatto o tradotto in una delle lingue indicate in tale disposizione, il dies a quo del termine di una settimana non può coincidere, a pena di comprometterne l’effetto utile, con il dies a quo del termine per l’esercizio del diritto di ricorso secondo le norme dello Stato membro cui appartiene l’autorità che ha emanato l’atto, dovendo tale termine iniziare a decorrere, in linea di principio, dopo la scadenza del periodo di una settimana di cui al citato art. 8, par. 1. In caso contrario, il destinatario dell’atto rischierebbe di essere indotto, al fine di non subire uno svantaggio procedurale a causa della sua situazione transfrontaliera, a scegliere l’opzione consistente nel rifiutare detto atto. Un siffatto incentivo sarebbe contrario all’obiettivo del regolamento n. 1393/2007 di favorire la trasmissione rapida degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale ai fini della loro notificazione o comunicazione, senza pregiudicare il rispetto dei diritti della difesa del destinatario degli stessi. Tanto più che, come precisato dal considerando 10 del medesimo regolamento, al fine di garantire la piena efficacia di quest’ultimo la possibilità di rifiutare la notificazione o la comunicazione di detti atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali.