Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

01/08/2022 - Una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non può essere dichiarata irricevibile per il fatto che ai suoi genitori è già stata concessa tale protezione in un altro Stato membro

argomento: Giurisprudenza - Unione Europea

Articoli Correlati: protezione internazionale minore

Con la sentenza del 1° agosto 2022 nella causa C-720/20, RO c. Bundesrepublik Deutschland, la Corte di giustizia ha sottolineato che, ai sensi del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (regolamento Dublino III), in una situazione in cui i familiari di un minore richiedente protezione internazionale godono già di tale protezione in un altro Stato membro, quest'ultimo è, responsabile dell'esame della domanda solo a condizione che gli interessati abbiano espresso la loro volontà per iscritto. Tale condizione non può, alla luce della chiara formulazione del regolamento in questione, essere superata dal fatto che la famiglia ha lasciato lo Stato membro che gli ha concesso protezione internazionale e si è recata irregolarmente nello Stato membro in cui il minore ha presentato domanda di protezione.

Qualora tale volontà non sia stata espressa per iscritto, e a condizione che nessun altro Stato membro possa essere designato sulla base dei criteri elencati nel regolamento Dublino III, è il primo Stato membro nel quale è stata presentata la domanda di protezione internazionale, che è responsabile dell'esame della domanda.

La Corte ha anche precisato che la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (c.d. direttiva "procedure”) che istituisce una procedura comune di asilo non consente di dichiarare inammissibile la domanda di protezione internazionale presentata da un minore per il motivo che i suoi genitori beneficiano di tale protezione in un altro Stato membro. Infatti, il motivo di irricevibilità che affermi una protezione già concessa in un altro Stato membro è ammissibile solo se il richiedente stesso beneficia già di tale tutela.