argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una lunga sentenza del 1° agosto 2022 nelle cause riunite C-14/21 e C-15/21, Sea Watch, la Corte di giustizia ha affermato che la direttiva 2009/16 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo è applicabile, in linea di principio, a qualsiasi nave che si trovi in un porto o nelle acque soggette alla giurisdizione di uno Stato membro e batta bandiera di un altro Stato membro, ivi comprese le navi gestite dalle organizzazioni umanitarie che, pur se certificate nello Stato di bandiera come navi da carico, conducono una attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in mare possono essere sottoposte a controlli da parte dello Stato di approdo. Tuttavia, tenendo conto anche di quanto previsto dalle norme di diritto internazionale che gli Stati membri sono tenuti a rispettare, a cominciare dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e dalla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, entrata in vigore il 25 maggio 1980, lo Stato di approdo può adottare nei confronti di tali navi provvedimenti di fermo soltanto in caso di evidente pericolo per la sicurezza, la salute o l’ambiente, il che spetta allo Stato di approdo dimostrare.