Il Diritto dell'Unione EuropeaEISSN 2465-2474 / ISSN 1125-8551
G. Giappichelli Editore

07/11/2016 - Buona scuola e rinnovo dei contratti oltre i 36 mesi: la Corte di cassazione nega il diritto al risarcimento ai precari

argomento: Giurisprudenza - Italiana

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Con sentenza del 7 novembre 2016, la prima di sette sentenze pilota in materia di abuso dei contratti a termine, la Corte di cassazione ha ritenuto che il rinnovo del contratto a tempo determinato che superi il limite di 3 anni costituisce abusiva reiterazione dei contratti a tempo determinato da parte della pubblica amministrazione, ma che il piano di assunzioni straordinario operato con la legge 13 luglio 2015, n. 107 costituisce una idonea misura risarcitoria.

Come è noto, sulla questione si sono già pronunciate la Corte di giustizia nel 2014 (sentenza 26 novembre 2014, cause riunite C-22/13, da C-61/13 a C-63/13 e C-418/13) e la nostra Corte costituzionale, con sentenza n. 187/2016 (vedi in proposito in questa Rubrica), che hanno dichiarato illegittima la reiterazione dei contratti a tempo determinato con durata complessiva, anche non continuativa, superiore a 3 anni per la copertura di cattedre e posti vacanti.

Dopo il piano straordinario di assunzioni avviato per effetto della c.d. riforma Buona scuola, ai lavoratori assunti spetta ora, secondo la Cassazione, la ricostruzione della carriera ma non il risarcimento. L'assunzione in ruolo, infatti, rappresenterebbe già di per sé una sorta di risarcimento. Lo stesso vale per il personale docente e ATA stabilizzati a seguito dei pregressi concorsi e selezioni.