argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Secondo la Corte di giustizia (sentenza 8 settembre 2022, C‑614/20, Lux Express Estonia AS c. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), l’art. 2, lett. e), del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia dev’essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «obbligo di servizio pubblico», di cui a tale disposizione, l’obbligo previsto in una disposizione legislativa nazionale, per le imprese che effettuano nel territorio dello Stato membro interessato un servizio pubblico di trasporto su strada e per ferrovia, di trasportare gratuitamente talune categorie di passeggeri, in particolare i bambini in età prescolare e talune categorie di persone affette da disabilità. Le autorità competenti sono tenute a concedere a tali imprese una compensazione che non può eccedere un importo corrispondente all’effetto finanziario netto, equivalente alla somma delle incidenze, positive o negative, dell’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico sulle spese e sulle entrate dell’operatore di servizio pubblico, le quali sono calcolate mettendo a confronto la situazione in cui l’obbligo del servizio pubblico è assolto con la situazione che sarebbe esistita qualora l’obbligo non fosse stato assolto.