argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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Con una sentenza del 22 settembre 2022 (C-159/21, Országos Idegenrendeszeti Főigazgatóság e a.) la Corte di giustizia ha statuito che la direttiva 2013/32 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letta alla luce del principio generale relativo al diritto ad una buona amministrazione e dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osta ad una normativa nazionale come quella ungherese, la quale preveda che, allorché una decisione di rigetto di una domanda di protezione internazionale o di revoca di tale protezione è fondata su informazioni la cui divulgazione comprometterebbe la sicurezza nazionale dello Stato membro di cui trattasi, la persona interessata o il suo consulente possano accedere a tali informazioni soltanto a posteriori, previa autorizzazione e senza neppure ricevere in comunicazione le ragioni su cui sono fondate le decisioni suddette, con il divieto di utilizzare tali informazioni ai fini di un eventuale successivo procedimento amministrativo o giurisdizionale. La Corte ha anche precisato che le direttive 2013/32 e 2011/95 (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta) ostano a che l’autorità responsabile dell’esame delle domande di protezione internazionale sia sistematicamente tenuta, qualora degli organi incaricati di funzioni specializzate connesse alla sicurezza nazionale abbiano constatato, mediante un parere non motivato, che una persona costituiva una minaccia per tale sicurezza, ad escludere il riconoscimento del beneficio della protezione sussidiaria a tale persona o a revocare una protezione internazionale precedentemente concessa a quest’ultima, fondandosi sul parere summenzionato.