argomento: Giurisprudenza - Unione Europea
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La sentenza della Corte di giustizia del 22 settembre 2022, C‑497/21, SI, TL, ND, VH, YT, HN c. Bundesrepublik Deutschland, ha affermato che l’art. 33, par. 2, lett. d), della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, in combinato disposto con l’art. 2, lett. q), di quest’ultima, nonché con l’art. 2 del Protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato UE e al Trattato FUE, deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro diverso dal Regno di Danimarca, nella specie la Germania, la quale preveda la possibilità di respingere in quanto inammissibile, in tutto o in parte, una domanda di protezione internazionale, ai sensi dell’art. 2, lett. b), di detta direttiva, presentata a tale Stato membro da un cittadino di un paese terzo o da un apolide una cui domanda di protezione internazionale precedente, presentata al Regno di Danimarca, sia stata respinta da quest’ultimo Stato membro.